Home » Il rischio sismico » Protezione Civile
Introduzione
Il 2018 è l’anno di pubblicazione del Codice della protezione Civile (D. Lgs.1/2018), documento che mette insieme tutte le leggi che hanno riguardato il Sistema di Protezione Civile a partire dalla Legge quadro 225 del 24 febbraio 1992.
Art. 1 - Definizione e finalità del Servizio Nazionale della Protezione Civile
1. Il Servizio nazionale della protezione civile definito di pubblica utilità, è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall’insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo.
2. Il Servizio nazionale concorre al perseguimento delle finalità previste dalla normativa dell’Unione europea in materia di protezione civile.
3. Le norme del presente decreto costituiscono principi fondamentali in materia di protezione civile ai fini dell’esercizio della potestà legislativa concorrente.
Art. 2 - Attività di P.C.
Sono attività di PC: la previsione, la prevenzione (strutturale e non strutturale), la gestione dell’emergenza e il superamento dell’emergenza.
Cosa si intende per prevenzione strutturale e non strutturale?
Sono attività di prevenzione strutturale quelle concernenti:
a) la partecipazione all’elaborazione delle linee di indirizzo nazionali e regionali per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivanti dalle attività dell’uomo e per la loro attuazione;
b) la partecipazione alla programmazione degli interventi finalizzati alla mitigazione dei rischi naturali o derivanti dall’attività dell’uomo e alla relativa attuazione;
c) l’esecuzione di interventi strutturali di mitigazione del rischio in occasione di eventi calamitosi, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
d) le azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile di cui all’articolo 22. (nell’ambito di attività di ricerca con i centri di competenza dedicati).
Sono attività di prevenzione non strutturale quelle concernenti:
a) il preannuncio in termini probabilistici, ove possibile e sulla base delle conoscenze disponibili, di monitoraggio e di sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio;
b) la pianificazione di protezione civile, come disciplinata dall’articolo 18;
c) la formazione e l’acquisizione di ulteriori competenze professionali degli operatori del Servizio nazionale;
d) l’applicazione e l’aggiornamento della normativa tecnica di interesse;
e) la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l’adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini;
f) l’informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le relative norme di comportamento nonché sulla pianificazione di protezione civile;
g) la promozione e l’organizzazione di esercitazioni ed altre attività addestrative e formative, anche con il coinvolgimento delle comunità, sul territorio nazionale al fine di promuovere l’esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile;
h) le attività di cui al presente comma svolte all’estero, in via bilaterale, o nel quadro della partecipazione dell’Italia all’Unione europea e ad organizzazioni internazionali, al fine di promuovere l’esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile;
i) le attività volte ad assicurare il raccordo tra la pianificazione di protezione civile e la pianificazione territoriale e le procedure amministrative di gestione del territorio per gli aspetti di competenza delle diverse componenti.
Art. 31 - Partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile (Resilienza di comunità)
1. Il Servizio nazionale promuove iniziative volte ad accrescere la resilienza delle comunità, favorendo la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, anche mediante formazioni di natura professionale, alla pianificazione di protezione civile come disciplinata dall’articolo 18, e la diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile.
2. Le componenti del Servizio nazionale, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, forniscono ai cittadini informazioni sugli scenari di rischio e sull’organizzazione dei servizi di protezione civile del proprio territorio, anche al fine di consentire loro di adottare misure di autoprotezione nelle situazioni di emergenza di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c) (eventi di tipo A, B, C), in occasione delle quali essi hanno il dovere di ottemperare alle disposizioni impartite dalle autorità di protezione civile in coerenza con quanto previsto negli strumenti di pianificazione.
3. I cittadini possono concorrere allo svolgimento delle attività di protezione civile, acquisite le conoscenze necessarie per poter operare in modo efficace, integrato e consapevole, aderendo al volontariato organizzato operante nel settore ovvero, in forma occasionale, ove possibile, in caso di situazioni di emergenza, agendo a titolo personale e responsabilmente per l’esecuzione di primi interventi immediati direttamente riferiti al proprio ambito personale, familiare o di prossimità, in concorso e coordinandosi con l’attività delle citate organizzazioni.
Quali sono le strutture di Protezione Civile?
Art. 13 – Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile:
1. Oltre al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, sono strutture operative nazionali:
a) le Forze armate;
b) le Forze di polizia;
c) gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile, anche organizzati come centri di competenza, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e il Consiglio nazionale delle ricerche;
d) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
e) il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell’elenco nazionale del volontariato di protezione civile, l’Associazione della Croce rossa italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico;
f) il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente;
g) le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale.
2. Concorrono, altresì, alle attività di protezione civile gli ordini e i collegi professionali e i rispettivi Consigli nazionali, anche mediante forme associative o di collaborazione o di cooperazione appositamente definite tra i rispettivi Consigli nazionali nell’ambito di aree omogenee, e gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile e aziende, società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile.
3. Le Regioni, relativamente ai rispettivi ambiti territoriali, e nei limiti delle competenze loro attribuite, possono individuare proprie strutture operative regionali del Servizio nazionale, in ambiti operativi diversi da quelli di riferimento delle strutture di cui al comma 1.
Il Sindaco è Autorità Comunale di Protezione Civile e, in quanto tale, il Responsabile delle attività di PC in ambito comunale. Può nominare un Assessore per lo svolgimento di tutte le azioni previste in capo a lui dall’art. 12 del Codice di Pc.
Oltre alla gestione dell’emergenza, il Sindaco o Assessore delegato si occuperà di tutte le attività di prevenzione cosiddetta “non strutturale” in collaborazione col proprio Ufficio di protezione Civile. Tra queste attività annoveriamo, sicuramente, la redazione del Piano Comunale di emergenza e l’attività costante di informazione alla popolazione.
Mentre la redazione del Piano Comunale deve seguire le linee guida trasmesse dal Codice e dalle direttive operative sintetizza le conoscenze territoriali in relazione alla pericolosità dei fenomeni e all’esposizione dei beni nonché alla vulnerabilità delle strutture, le forme di comunicazione e di interazione con la popolazione sono tutte in capo alla scelta comunicativa dell’amministrazione anch’esse oggetto di pianificazione.
L’Ufficio Comunale di Protezione Civile del Comune di Ragusa nasce nel 1998 a seguito del recepimento in Sicilia della Legge Quadro 225 del 1992.
L’Ufficio Comunale è composto da un Responsabile e da personale tecnico, amministrativo e volontario che, insieme seguono quotidianamente, lo svolgimento delle attività connesse.